La Giunta Regionale ha approvato i periodi di vendita di fine stagione per l’anno 2023:
- SALDI INVERNALI: dal 1° giorno feriale antecedente l’Epifania (5 gennaio) fino al 1° marzo
- SALDI ESTIVI: dal 1° sabato del mese di luglio (1 luglio) fino al 1° settembre
Per effettuare le vendite di fine stagione
non c’è l’obbligo della preventiva comunicazione al Comune competente.
Secondo quanto stabilito dall’art. 48 della stessa L.R. n. 22/21 le vendite straordinarie devono essere presentate al pubblico con adeguati cartelli che ne indicano l’esatta tipologia e il periodo di svolgimento;
le merci in saldo devono essere esposte con l’indicazione del prezzo intero, del nuovo prezzo scontato e della percentuale di sconto praticata.
Nelle prime ventiquattro ore dall’inizio dei saldi è necessario almeno indicare le percentuali di sconto applicate;
nelle successive ventiquattro ore tutti i capi esposti in saldo devono essere muniti del relativo cartellino correttamente compilato.
Pagina aggiornata il 31/01/2023